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EMERGENZA COVID: ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI

In G.U. n. 226 del 21.9.2021 è stato pubblicato il D.L. n. 127 di pari data, relativo all'estensione dell'ambito applicativo della “certificazione verde” e al rafforzamento del sistema di screening.

EMERGENZA COVID: ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI

In G.U. n. 226 del 21.9.2021 è stato pubblicato il D.L. n. 127 di pari data, relativo all’estensione dell’ambito applicativo della “certificazione verde” e al rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15.10 al 31.12.2021 per accedere ai luoghi di lavoro, dovrà essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le aziende del settore privato.

I datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15.10 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche (con le modalità di cui al D.P.C.M. ex art. d 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per quanti accedano sul luogo di lavoro senza la certificazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31.12.2021.

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