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INL: Distacco transnazionale fittizio – Modalità di erogazione delle sanzioni

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L’INL, con nota n. 5398 del 10 giugno 2019, ha dato chiarimenti in ordine alla modalità di applicazione delle sanzioni qualora risulti non autentico il distacco transnazionale di lavoratori.

La fattispecie deriva dall’art. 3, comma 5, D.lgs. 136/2006, come distacco effettuato da un’impresa avente sede in altro Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia, poiché il medesimo datore di lavoro ha assunto sia la veste di distaccante che di distaccatario.

In merito alla contestazione delle sanzioni amministrative, l’INL precisa che devono essere irrogate entrambe le sanzioni – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa e utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – solo qualora la sede italiana sia un’autonoma sede secondaria con un distinto centro di responsabilità rispetto alla sede centrale, configurandosi in tal caso come distinto soggetto giuridico iscritto nel Registro Imprese.

Qualora, invece, la sede secondaria o unità produttiva italiana costituisca un semplice ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali, informative, etc., deve essere comminata una sola sanzione nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica, ovvero il distaccante.

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