DECRETO “SOSTEGNI-BIS” (D.L. N. 73 DEL 25.5.2021). CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Trattasi di contratto di lavoro a tempo indeterminato per sostenere l’inserimento lavorativo dei disoccupati (ex art. 19, D.lgs. n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza covid (art. 41 del D.L.).
Condizione imprescindibile per l’assunzione incentivata è la definizione, su consenso fra le parti, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. È previsto un incentivo (operativo dal 1°.7 al 31.10.2021) pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 6 mesi a partire dall’assunzione e nel limite massimo di 6 mila euro annui.
L’incentivo riguarda tutti i datori di lavoro privati, intendendosi per tali:
- i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., cioè i soggetti che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
- i datori di lavoro “non imprenditori”, come ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, etc.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. n. 604/1966 ovvero licenziamenti collettivi ex l. n. 223/1991 nella medesima unità produttiva nella quale è in assunzione il lavoratore.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono: recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. dando regolare preavviso (durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione), ovvero non recedere dal contratto: In tal caso, il rapporto prosegue come normale rapporto a tempo indeterminato.
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