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DECRETO FISCALE 2021

Pubblicato in G.U. n. 252 del 21.10.2021 il D.L. n. 146 di pari data, in vigore dal 22 ottobre. In particolare il Decreto prevede...

DECRETO FISCALE 2021

Pubblicato in G.U. n. 252 del 21.10.2021 il D.L. n. 146 di pari data, in vigore dal 22 ottobre.

In particolare il Decreto prevede:

– ulteriori 13 settimane di ammortizzatori (cassa covid, assegno ordinario e cassa in deroga) e 9 settimane di cigo per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria, il tutto nel periodo dal 1°.10 al 31.12.2021;

–  proroga del blocco dei licenziamenti per la durata dei trattamenti richiesti;

– conferma fino al 31.12.2021 dei congedi parentali per i figli in didattica a distanza affetti da covid o in quarantena; i congedi possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto a un’indennità INPS pari al 50% della retribuzione. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto alternativo fra uno dei genitori di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro. il periodo di quarantena per covid dei lavoratori con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel comporto. Per il periodo dal 31.1.2020 al 31.12. 2021 ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’INPS (escluso lavoro domestico) è riconosciuto un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia INPS. Per ciascun anno solare e previa domanda, il rimborso, pari a 600 euro per lavoratore,

è riconosciuto una tantum per ogni dipendente ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;

  • nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro. In particolare, l’art. 13 del Decreto prevede il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, apportando modifiche al D. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) ed ampliano la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Fra gli altri interventi, l’art. 13 del Decreto Fiscale riscrive l’art. 14 del D. Lgs n. 81, il quale ora prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’INL adotta il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% (anziché il 20% come in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di cui all’apposito Allegato I. Per l’adozione del provvedimento di sospensione non è più adesso necessaria, come in precedenza, la situazione di recidiva (“gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”): conseguentemente, dall’entrata in vigore del Decreto (22.10.2021), anche il datore di lavoro che si trovi per la prima volta in una delle violazioni elencate nel nuovo Allegato I, è soggetto al provvedimento di sospensione dell’attività. Il provvedimento di sospensione avviene con riferimento alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni (e non quindi a tutta l’impresa) o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai nn. 3 (mancata formazione ed addestramento) e 6 (mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto) dell’Allegato I; i lavoratori interessati dovranno essere sospesi dal lavoro, conservando tutti i loro diritti. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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