D.L. N. 21/2022 (“DECRETO UCRAINA”)
Per il 2022 l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli riconosciuti a titolo gratuito ai dipendenti dai datori di lavoro privati per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro pro capite, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 3del TUIR.
L’art. 2 del Decreto dispone espressamente che: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Riferendosi il Legislatore ad esenzione dalla base imponibile dei “buoni benzina”, sembra possa trattarsi anche di più di un buono, sino all’importo complessivo di 200 euro. Essendo peraltro tornato dal 1.1.2022 il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a 258,23 euro per periodo d’imposta, sembra altresì che la nuova specifica agevolazione per i buoni possa essere considerata aggiuntiva e cumulabile con quella standard, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di 458,23 euro. L’attuale orientamento dei commentatori è anche che il valore del buono, in ragione dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare il reddito anche ai fini contributivi.
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