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CORTE DI CASSAZIONE: UTILIZZO A FINE PRIVATO DEI PERMESSI SINDACALI

Con sentenza n. 28098 del 31.10 2019 la Corte ha stabilito che deve essere risarcito, ma non anche reintegrato, il lavoratore licenziato per aver fruito di un permesso sindacale per fini privati, perché l’illecito non è tipizzato né dalla legge né dal Ccnl applicato. Al riguardo, la S.C. osserva che «la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il V comma dell’art. 18 prevede la tutela indennitaria c.d. forte. La novella del 2012 ha introdotto, quindi, una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo.»

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