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CORTE DI CASSAZIONE: TRASFERIMENTO. ILLEGITTIMITÀ

Con ordinanza n. 15635 del 22.7.2020 la S.C. ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva comportato la soppressione della mansione da lui svolta prima del licenziamento.

I giudici hanno fra l’altro sostenuto che l’avvenuta assunzione di nuovi dipendenti per svolgere la mansione del lavoratore trasferito dimostra che non è avvenuta alcuna soppressione del ruolo. Inoltre, il datore non può giustificare la mancata attribuzione delle precedenti mansioni svolte, dal momento che tale conseguenza è derivata proprio dalla scelta aziendale poi qualificata come illecita ai fini della insufficiente motivazione del licenziamento.

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