CORTE DI CASSAZIONE. RINUNZIA AL PREAVVISO. OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Con sentenza n. 12932 del 13.5.2021 la S.C. ha stabilito che, qualora il lavoratore licenziato rinunci, con apposito atto transattivo, al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, la rinunzia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva previdenziale, che deve essere comunque versata. La Corte sostiene che l’obbligazione contributiva in capo dal datore di lavoro sussiste a prescindere dal fatto che la retribuzione del preavviso sia stata versata o il lavoratore vi abbia rinunciato. Ciò in quanto l’obbligazione contributiva deriva da un obbligo di legge, sul quale la volontà delle parti non può incidere in maniera diversa.
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