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CORTE DI CASSAZIONE: MALATTIA – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO

Con sentenza n. 9647 del 13.4.2021 la S.C. si è pronunciata nel senso che la malattia deve intendersi quale situazione che impedisce lo svolgimento della normale prestazione lavorativa, ma non come impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi tipo di attività.

CORTE DI CASSAZIONE: MALATTIA – ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO

Con sentenza n. 9647 del 13.4.2021 la S.C. si è pronunciata nel senso che la malattia deve intendersi quale situazione che impedisce lo svolgimento della normale prestazione lavorativa, ma non come impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi tipo di attività.

In base a tale principio, il lavoratore in malattia affetto da depressione e che esce dalla propria abitazione per trascorrere momenti ludici e di svago non può per questo essere licenziato. È onere del dipendente, sorpreso a svolgere attività di svago, dimostrare che i momenti ludici sono compatibili con la patologia e non pregiudicano la guarigione, e che non sussistono elementi idonei a identificare una condotta fraudolenta di simulazione della malattia.

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