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CORTE DI CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER G.M.O. ONERE DI REPECHAGE E PROPOSTA DI REIMPIEGO IN MANSIONI INFERIORI

Con sentenza n. 29100 dell’11.11.2019 la Cassazione ha stabilito che è “onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale“. Conseguentemente, il lavoratore licenziato per g.m.o. deve essere risarcito dal datore di lavoro qualora quest’ultimo, nonostante la prova che al momento del licenziamento non vi era alcun posto di lavoro per il compimento di mansioni equivalenti, non abbia però prospettato al lavoratore la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori, comunque compatibili con il suo bagaglio professionale.

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