CORTE DI CASSAZIONE: LICENZIAMENTO – LEGITTIMITÀ
Con ordinanza n. 4404 del 10.2.2022 la S.C. ha riconosciuto la legittimità del licenziamento del dipendente che non si presenti nella nuova sede di lavoro a seguito del trasferimento. La Corte ha precisato che anche in ipotesi di licenziamento in contrasto con l’art. 2103 c.c., il dipendente non è legittimato ad astenersi prestazione lavorativa in quanto il rifiuto viola il principio di buona fede tra le parti contrattuali.
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