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CORTE DI CASSAZIONE: LICENZIAMENTI COLLETTIVI – CONDIZIONI PROCEDURALI

Con ordinanza n. 15401 del 20.7.2020 la S.C., diversamente dal corrente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che ai fini dell’intervento della disciplina sui licenziamenti collettivi ex l. n. 223/91, nel computo dei 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni debbano rientrare tutte le risoluzioni del rapporto di lavoro determinate da una modifica degli elementi essenziali del rapporto stesso.

In particolare, rientrano nel computo di quanto prescritto dalla l. n. 223/1991 anche le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro non originate da vicende legate alla persona del lavoratore stesso.

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