CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO SUL LAVORO E RISARCIMENTO DANNI
Con ordinanza n. 35364/2021 la S.C., sulla base dell’art. 2087 c. c. che prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore infortunatosi durante l’orario di lavoro in una zona “non protetta” del cantiere, per non avergli fornito adeguata informazione circa le situazioni di rischio e non aver predisposto le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti.
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