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CORTE DI CASSAZIONE: DIRITTO DI CRITICA DEL DIPENDENTE.

Con sentenza n. 31395 del 2.11.2019, la S.C. ha stabilito che il sindacalista licenziato per aver rilasciato alla stampa nazionale dichiarazioni critiche nei confronti della propria azienda, deve essere reintegrato e risarcito se ha rispettato la continenza sostanziale e formale. Il licenziamento è stato giudicato ritorsivo in quanto fonda su un motivo (danno all’immagine dell’azienda) risultato insussistente. In tale contesto, la S.C. ha riconosciuto la legittimità del diritto di critica esercitato da un lavoratore avente funzioni di rappresentanza sindacale in ragione dell’ulteriore copertura posta dall’39 della Costituzione se l’espressione di pensiero risulti finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo.

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