CORTE DI CASSAZIONE – CONCETTO DI RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO
Con circolare n. 4 del 24.3.2022 il Fondo ha dato informazione che dal 1.4.2022 il versamento della contribuzione dovuta potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, codice MET1, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Con ordinanza n. 8040 dell’11.3.2022 la S.C. ha confermato che, nella “retribuzione globale di fatto” rientra solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, restando invece esclusi gli importi aventi carattere occasionale o eccezionale e quelli non aventi natura retributiva.
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