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CORTE DI CASSAZIONE. ART. 2112 C.C. DEROGABILITÀ – TRASFERIMENTO DI AZIENDA IN CRISI

Con Sentenza n. 10414 del 1°.6.2020 la S.C., nell’ipotesi di trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, c. 5, lett. c) della Legge n. 675 del 1977, o in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività l’accordo sindacale ex art. 47, c. 4-bis, della Legge n. 428 del 1990, può prevedere deroghe all’art. 2112 C.C. concernenti le condizioni lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in attuazione della Direttiva CE n. 23/2001.

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