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CORONAVIRUS. PRIME DISPOSIZIONI NORMATIVE

In G.U. n. 45 del 23.2.2020 è stato pubblicato il D.L. n. 6/20 del medesimo 23 febbraio, contenente misure urgenti in materia di COVID-19; nella medesima G.U. è stato anche pubblicato il D.P.C.M. dello stesso 23 febbraio, con disposizioni attuative del Decreto. In G.U. n. 47 del 25 febbraio il D.P.C.M. di pari data, nuovamente relativo alle misure del D.L. n. 6.

Il DPCM del 25.2 stabilisce che la modalità del  lavoro agile di cui agli artt. 18-23 della legge n. 81/2017 è provvisoriamente applicabile sino al 15.3.2020, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, nel rispetto dei principi dettati dalle citate nuove disposizioni ed anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. L’informativa di cui all’art. 22 della legge n. 81 viene assolta per via telematica anche ricorrendo alla documentazione presente nel sito Inail. A sua volta, il Ministero del lavoro con notizia del 24.2 ha precisato che in questi casi, nella procedura telematica obbligatoria disponibile su cliclavoro.gov.it, l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce a un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo“, va inserita la data d’inizio dello smart working.

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