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CCNL DIRIGENTI TERZIARIO: PROROGA

Con accordo del 16.6.2021 Confcommercio - Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno definito la proroga della vigenza del ccnl 21.7.2016, con decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché alcune modifiche contrattuali in materia di welfare e bilateralità.

CCNL DIRIGENTI TERZIARIO: PROROGA

Con accordo del 16.6.2021 Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno definito la proroga della vigenza del ccnl 21.7.2016, con decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché alcune modifiche contrattuali in materia di welfare e bilateralità.

Le modifiche riguardano: malattia e infortunio; assistenza sanitaria integrativa; previdenza complementare; politiche attive e welfare; preavviso.

Circa la malattia è confermato che per il calcolo del periodo di conservazione del posto, fissato in 240 giorni in un anno solare, con il termine “anno solare” è da intendersi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso. L’Associazione Antonio Pastore dovrà verificare la fattibilità, entro novembre 2021, di una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle attualmente previste dalla Convenzione Pastore, rispondente alle esigenze previste dal ccnl (art. 18, comma 7), al fine di garantire, mediante una polizza collettiva, sia l’osservanza delle tutele contrattuali in caso d’infortunio professionale ed extra professionale, sia una maggiore economicità per le imprese. Per l’assistenza sanitaria integrativa, dal 1.10.2021 la contribuzione Fondo Mario Besusso – FASDAC (art. 27 ccnl) a carico azienda per ogni dirigente in servizio viene portata al 5,51%. Restano invariate la contribuzione del 2,56% a carico azienda a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, e la contribuzione dell’1,87% a carico del dirigente in servizio.

In materia di previdenza complementare sono state ridefinite le aliquote contributive a carico azienda relative al contributo ordinario ed al contributo integrativo al Fondo Mario Negri (art. 25ccnl). Al riguardo, fermo restando l’importo della retribuzione convenzionale annua per la citata contribuzione, pari ad euro 59.224,54, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 12,86% dal 1.10.2021, mentre il contributo integrativo (comprensivo della quota del contributo sindacale di adesione contrattuale) a carico del datore di lavoro è stabilito al 2,19% a decorrere dal 1.1.2020 ed al 2,31% dal 1.1.2021.

Riguardo alla previdenza integrativa individuale (art. 26 ccnl), dal 1.10.2021 il contributo a carico del datore di lavoro (comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale) all’Associazione Antonio Pastore è fissato in 4.296,45 euro in ragione d’anno; la contribuzione a carico dirigente resta confermata in 464,81 euro anno.

Sulle politiche attive e outplacement (art. 21 ccnl), dal 1.10.2021 il contributo annuo al CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) viene elevato ad euro 290,00 euro a carico datore di lavoro e ad euro 130,00 euro a carico dirigente. A decorrere dal 1.7.2021 in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione – salvo cessazione per giusta causa, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale – il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari a 2.500,00 euro per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti; con pari decorrenza viene abrogata la procedura di outplacement di cui all’art. 40 del ccnl.

Le parti s’incontreranno entro novembre 2021 per il riconoscimento ai dirigenti di un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare (da stanziarsi in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro), corrisposto in aggiunta ed eventuali sistemi di flexible benefits già esistenti.

In tema di preavviso e fatti salvi i termini di preavviso stabiliti in caso di dimissioni e di licenziamento (artt. 37 e 39ccnl), dal 1.7.2021 il preavviso ha decorrenza dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni o del licenziamento pervenga all’altra parte, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente.

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