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CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: ACCORDO DI RINNOVO DEL 30.7.2019.

Con accordo del 30 luglio 2019 Confindustria e Federmanager hanno siglato il rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle aziende industriali, valido fino al 31 dicembre 2023.

Oltre che su aspetti di welfare, il nuovo contratto interviene in materia di
politiche attive”, alle quali sarà interamente dedicata l’apposita contribuzione aziendale di 100 euro per ciascun dirigente in servizio. Ad occuparsene sarà 4.MANAGER, l’Ente bilaterale al quale il rinnovo dedica ampio spazio proprio per realizzare iniziative in tema di politiche attive, orientamento, promozione e sviluppo della parità di genere in ambito manageriale e anche per diffondere una nuova cultura d’impresa. Dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro versano all’associazione 4. Manager una quota di € 100,00 annui per ogni dirigente in servizio coinvolto in processi di ristrutturazione o di risoluzione del rapporto e che non abbia maturato il diritto a pensione.
Altra novità riguarda il tema delle differenze di genere, con l’introduzione di un apposito articolo sulle pari opportunità con particolare attenzione all’equità retributiva tra uomini e donne manager. Sempre a 4.MANAGER, attraverso il suo Osservatorio, viene affidato il compito di raccogliere le “best practices” su cui costruire iniziative di diffusione sulla rilevazione, nei periodi di congedo, delle forme più idonee a consentire il sereno svolgimento della funzione genitoriale e la piena ripresa del rapporto con l’azienda al momento del rientro al lavoro. A questo proposito le aziende, se tenute per legge, dovranno illustrare alla RSA dirigenti e trasmettere a 4.MANAGER il rapporto biennale sulla situazione del personale.

L’accordo conferma poi la centralità della formazione, attraverso il ruolo di Fondirigenti, con un’estensione della gamma di interventi nell’ottica di realizzare il passaggio dal principio di long-life learning a quello di employability.

Interventi migliorativi sono stati apportati alle tutele sulla persona e sulla professione anche con la previsione di introdurre coperture cumulative a partire dal 2020, tramite polizze assicurative collettive che saranno curate dalle parti stipulanti anche con il supporto del FASI. Dal 1° gennaio 2020 la polizza di assicurazione per morte o di invalidità permanente viene elevata da € 150.000 a € 200.000 (senza coniuge o figli a carico) e da € 220.000 ad € 300.000 (con coniuge o figli a carico). Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di euro 200,00 annui.
Per il Previndai è stato definito l’incremento del massimale contributivo, l’eliminazione del requisito dei 6 anni di anzianità aziendale per l’applicazione del minimale contributivo a carico dell’azienda, nonché l’inserimento di un criterio di flessibilità finalizzato all’obiettivo di fare della previdenza complementare ancora di più uno strumento gestionale della politica retributiva, attribuendo alle aziende la facoltà di aumentare la contribuzione a proprio carico fino al 7%.
Per la risoluzione del rapporto di lavoro è stata innalzata da 2 a 4 mesi di preavviso l’indennità supplementare con anzianità aziendale fino a 2 anni; è stato altresì eliminato il riferimento all’età fissa di 67 anni per la non applicazione della disciplina contrattuale, che si mantiene solo con riferimento al possesso dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia ordinaria.

In materia di ferie è confermato il principio della loro irrinunciabilità per il periodo di 4 settimane annue. Le ferie spettanti oltre le 4 settimane, qualora non fruite in tutto o in parte entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per scelta del dirigente, e l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente alla fruizione, non potrà più essere fruito né sostituito da indennità per ferie non godute. In assenza d’invito a fruire delle ferie da parte dell’azienda, sarà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese successivo al 24° mese.

Per la parte economica, il Tmcg passa da 66 mila euro annui a 69 mila nel 2020, a 72 mila nel 2022 ed a 75 mila euro dal 2023. Per i dirigenti già in forza al 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di Tmcg, ex art. 3, co. 2, del Ccnl 30 dicembre 2014. E’ stato introdotto un ulteriore modello di sistema di retribuzione variabile per obiettivi (Mbo) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% col raggiungimento del risultato annuale e il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.

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