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CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE – LEGITTIMITÀ

Con ordinanza n. 3277 dell’11.2.2020 la S.C. ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per insubordinazione del dipendente che, a seguito del rifiuto da parte del superiore gerarchico alla richiesta di usufruire di una pausa, ha reagito con fare minaccioso, abbandonando il posto di lavoro e gettando lo strumento di lavoro. Secondo la S.C., l’atteggiamento aggressivo verso il superiore pregiudica il corretto svolgimento delle attività aziendali, integrando una palese violazione del dovere di obbedienza che è alla base del vincolo fiduciario.

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