ANPAL: INCENTIVO “IO LAVORO” – ASSUNZIONE DI GIOVANI O DISOCCUPATI
Il Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020 ha sostituito il precedente Decreto n. 44 del 6.2.2020, per il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, destinato ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, tra il 1°.1.2020 e il 31.12.2020, persone disoccupate in possesso di determinati requisiti.
Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro privati che tra il 1°.1.2020 e il 31.12 2020 assumono disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazione dalla Legge n. 26/2019), in possesso dei seguenti requisiti:
- a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017. Salvo il caso della trasformazione del rapporto di lavoro, detti i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. L’incentivo è riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’intervento di agevolazione, cumulabile con altre tipologie di incentivi, riguarda le sedi di lavoro e di assunzione, ubicate nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in quelle “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e quelle “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’incentivo prevede lo sgravio contributivo di quanto dovuto dal datore di lavoro (ad esclusione degli oneri dovuti all’Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui, nei limiti delle risorse generali disponibili. L’Inps dovrà fornire le relative istruzioni operative.
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