AGENZIA DELLE ENTRATE. WELFARE AZIENDALE IN BORSE DI STUDIO
Con risposta ad interpello n. 311 del 30.4.2021 l’Agenzia ha chiarito che le borse di studio erogate dal datore di lavoro in attuazione un piano di welfare aziendale possono fruire dell’esenzione fiscale ex art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir solo se rapportate all’effettivo raggiungimento di risultati d’eccellenza.
L’Agenzia ha precisato che qualora le borse di studio ai dipendenti vengano riconosciute nella sola finalità di sostenere la frequenza corsuale da parte dei figli ad un Istituto scolastico od universitario, le stesse non possono beneficiare dell’esenzione fiscale. È stato altresì precisato che l’eventuale credito welfare maturato nel primo anno e non fruito totalmente dal dipendente, può essere cumulato con quello previsto dal piano aziendale per l’anno successivo, fermo restando il divieto di convertire tale credito in denaro.
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