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AGENZIA DELLE ENTRATE: VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO

Con la circolare n. 1/E del 12.2.2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli aspetti relativi all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia.

Il nuovo art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, introdotto dalla l. n. 157/2019, relativamente redditi da lavoro dipendente e assimilati dispone per i sostituti d’imposta, a decorrere dal 1°.1.2020, ma con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020,  una serie di obblighi nel caso in cui affidino opere o servizi per un importo complessivo superiore a 200 mila euro mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In particolare, le imprese appaltatrici (o affidatarie o appaltatrici) trasmettono copia delle deleghe di pagamento, distinte per singolo appalto, e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Conseguentemente, rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020, “cassa allargata”, non rientrano nel campo di applicazione del nuovo art. 17-bis.

La norma si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, quali:

  • enti e società ex art. 73, comma 1, Tuir;
  • società e associazioni di cui all’art. 5 Tuir;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • condomini;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Sono invece esclusi:

  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
  • i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta
  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
  • i condomini che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, eccetera.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Nei primi mesi di applicazione della norma, e, in ogni caso, non oltre il 30.4.2020, l’appaltatore che abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornito al committente, entro il termine, la documentazione.

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