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AGENZIA DELLE ENTRATE – TRATTAMENTO FISCALE PREMI DI RISULTATO

Con risoluzione n. 36/E del 26.6.2020 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei premi di risultato.

In particolare è stato chiarito che il regime agevolativo ex art. 1, c. da 182 a 189, della l. n. 208/2015, consistente nell’applicazione dell’aliquota al 10%, si applica alla condizione che il raggiungimento degli obiettivi incrementali per la maturazione del premio (come definiti nel contratto aziendale e misurati nel periodo congruo ivi stabilito) – e non solo la relativa erogazione – avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

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