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CCNL TERZIARIO – PROTOCOLLO STRAORDINARIO

In G.U. n. 302 del 28.12.2022 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia relativo alle tabelle nazionali ACI, valevoli per il periodo d’imposta 2023, dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Con comunicato stampa n. 52 del 13.12.2022 Confcommercio ha dato notizia che...

CCNL TERZIARIO – PROTOCOLLO STRAORDINARIO

Con comunicato stampa n. 52 del 13.12.2022 Confcommercio ha dato notizia che nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 30.32015, scaduto il 31.12.2019, le Parti hanno convenuto sulla necessità di un intervento economico straordinario per i lavoratori del settore.

Con Protocollo di settore del 12.12.2022, Confcommercio – Imprese per l’Italia, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL hanno concordato, in favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, l’erogazione di un importo una tantum pari a 350 euro lordi per il IV livello in due rate a gennaio 2023 (200 euro) e marzo 2023 (150 euro), nonché di un acconto sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Ciò, ferma restando la prosecuzione delle trattative per il rinnovo contrattuale, allo scopo di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno e giungere alla sottoscrizione definitiva del nuovo ccnl.

Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali sono i seguenti:

livello                            1.1.2023                      1.3.2023

Q                                       347,22                          260,42

I                                         312,78                          234,58

II                                        270,56                          202,92

III                                       231,25                          173,44

IV                                       200,00                          150,00

V                                        180,69                          135,52

VI                                       162,22                          121,67

VII                                      138,89                          104,17

operatori di vendita

categoria                       1.1.2023                       1.3.2023

I                                          188,79                           141,60

II                                         158,50                           118,88

 

Gli importi spettano pro quota in base ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 (non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto). Rientrano nel computo, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro con fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Gli importi sono da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale e per gli apprendisti è da considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione. Gli importi non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR e verranno assoggettati a tassazione separata.

Come detto, il Protocollo dispone inoltre, a decorrere dal 1.4.2023, l’erogazione di una somma pari a 30 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, sempre con il principio di riproporzionamento per i part time e per gli apprendisti considerando il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.

Gli importi d’acconto assorbibile sono i seguenti:

livello                 importo acconto mensile

Q                                              52,08

I                                                46,92

II                                               40,58

III                                              34,69

IV                                              30,00

V                                               27,10

VI                                              24,33

VII                                             20,83

operatori di vendita

categoria              importo acconto mensile

I                                                 28,32

II                                                23,78

Le Parti hanno precisato che per detto acconto sono confermate le previsioni dell’art. 216 (“Assorbimenti”) del vigente ccnl, vale a dire: “In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.”

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