INPS: AMMORTIZZATORI SOCIALI – MASSIMALE UNICO
Con messaggio n. 1282 del 21.3.2021 L’INPS ha precisato che le nuove norme contenute nella Legge di Bilancio 2022 trovano applicazione, in via generale, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.1.2022.
Con circolare n.18 del 1.2.2022 l’Istituto ha illustrato le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, riordinando gli indirizzi complessivi. Con il messaggio n. 1282 del 21.3.2022, l’Inps ha chiarito gli aspetti relativi al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. Nel messaggio sono indicati anche gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi al 2022, le istruzioni per la loro gestione e i criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale. Sono illustrate, infine, le disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale.
Come noto, ai sensi del nuovo comma 5-bis introdotto all’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015 dal comma 194 della Legge di Bilancio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1.1.2022 vengono meno gli usuali due massimali per fasce retributive, con l’introduzione di un massimale unico (vale a dire il valore superiore pari, per il 2022, ad euro 1.222,51) annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. L’Istituto ha chiarito che per i trattamenti di cigo, cigs e FIS, con periodi iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1.1.2022 si applica il massimale unico.
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