INPS: FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Con circolare n. 16 del 31.1.2022 l’Inps ha illustrato il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. n. 104125/2019. Sono tenuti all’iscrizione al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato n. 1 alla citata circolare.
I datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano ad ogni effetto nell’ambito di applicazione del Fondo stesso ed in quanto tali non più rientranti nel Fis. La tabella è stata emendata escludendo le farmacie (CSC 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10) in quanto appartenenti al comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, con Federfarma quale Organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, che non è tra le parti firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo. Sempre per le farmacie, con successiva comunicazione verranno date istruzioni per il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché per la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate in favore del Fis. Rispetto alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al Fis e respinte in ragione dell’inquadramento inizialmente attribuito, esse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle strutture territoriali dell’Istituto, secondo le disposizioni contenute nella circolare in commento.
L’Inps si riserva di emanare con successiva circolare le disposizioni concernenti la l. n. 234/2021, per la quale dal 1.1.2022 sono da ricomprendere fra i destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali, nelle quali rientrano i datori di lavoro con almeno un dipendente, anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
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