CORTE DI CASSAZIONE: LICENZIAMENTO – OBBLIGO DI REPECHAGE
Con ordinanza n. 1386 del 18.1.2022 la S.C. ha stabilito che è illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è configurabile solo se oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente sia provata, da parte del datore, anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti.
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