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INL: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Con circolare n. 3 del 9.11.2021 l’Inl è intervenuto sull’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, come modificato dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021, di sostituzione dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

INL: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Con circolare n. 3 del 9.11.2021 l’Inl è intervenuto sull’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, come modificato dall’articolo 13 del D.L. n. 146/2021, di sostituzione dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

Come noto, in ragione della vigente normativa il provvedimento di sospensione è adottato dall’Inl. A differenza del passato, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, rileva adesso l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Ispettorato. Tuttavia, Per l’adozione del provvedimento sospensivo viene considerata l’opportunità di eventuale decorrenza degli effetti da un momento successivo. La percentuale di lavoratori irregolari per l’irrogazione del provvedimento che passa dal 20% al 10%, da calcolarsi sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, come tassativamente individuate nell’Allegato I al D.L. 146/2021.  L’Inl precisa che, a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione, verrà sempre adottato un unico provvedimento di sospensione “della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, dovrà essere verificata la regolarizzazione di tutte le violazioni e il pagamento delle corrispondenti somme aggiuntive. Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà comunque essere, di norma, adottato con effetto immediato.  Per la sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione attinente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

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