INPS: TICKET DI LICENZIAMENTO
Con circolare n. 137 del 17.9.2021 l’Inps è intervenuto sull’importo del ticket di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31-35 della l. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250 della l. n. 228/2012.
Come noto, il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Per l’esatto calcolo dell’importo dovuto occorre determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore licenziato, secondo i criteri di computo di cui alla circolare Inps n. 40/2020 (par. 3.1). Il contributo va infatti calcolato in rapporto ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?
FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO