INPS:REGOLAMENTAZIONE DISTACCO UK E ATTIVITÀ IN PIÙ STATI
Con circolare n. 71 del 27.4.2021 l’Inps ha dato indicazioni circa la gestione delle richieste di distacco nel Regno Unito e la legislazione applicabile nel caso di distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’altro lato (TCA), valido dal 1° gennaio 2021.
L’art. SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, contenute nell’articolo SSC.10, ammettendo la fattispecie del distacco. In particolare, in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori dipendenti che svolgano attività in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro – ovvero di abituale esercizio dell’attività per i lavoratori autonomi – la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Le disposizioni dell’articolo SSC.11 non sono però direttamente applicabili a tutti gli Stati membri UE nei rapporti con il Regno Unito, ma soltanto a quelli che abbiano comunicato all’UE l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. “Stati di categoria A”). Al riguardo il Ministero del lavoro ha comunicato l’interesse dell’Italia a venir inclusa nell’elenco degli “Stati di categoria A” che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvalgono, dal 1° 2.2021 e per 15 anni (periodo di validità del Protocollo), delle norme sul distacco. L’Inps esamina le situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso, la validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31.12 2020 e la possibilità di proroga del periodo di distacco con le relative eccezioni.
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