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CORTE DI CASSAZIONE – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL DATORE: ESCLUSIONE

Con ordinanza n. 18132 del 31.8.2020 la S.C. ha escluso la responsabilità oggettiva del datore di lavoro verso una dipendente che lamentava un’infermità psicofisica causata dall’aumento dei ritmi di lavoro.

La Corte ha chiarito che la dipendente non poteva pretendere alcun indennizzo da parte dell’azienda, in quanto quest’ultima, al momento della privatizzazione della stessa e della conseguente riduzione dell’organico, aveva tenuto fede agli specifici obblighi di condotta, fornendo alla dipendente una collocazione compatibile con l’infermità derivante dalla maggior mole di lavoro.

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