INL: SETTORE AUTOTRASPORTO – SANZIONE PER MANCATI RIPOSI
Con nota n. 260 del 18.6.2020 l’INL ha chiarito che la sanzione per la violazione in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 234/2007, prescinde dal numero dei lavoratori coinvolti, essendo di per sé stata fissata dalla norma in un importo minimo e massimo.
L’art. 5 del D. Lgs. n. 234/2007 dispone: “ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall’accordo Aetr, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno”. Per l’art. 9 del D.Lgs. “La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300”. Con la nota di cui trattasi l’Ispettorato ha chiarito che l’importo della sanzione deve essere applicato in misura fissa, e non moltiplicata per il numero delle persone che abbiano irregolarmente lavorato per più di 6 ore consecutive.
Vuoi conoscere le opportunità
di crescita e miglioramento
per la tua azienda?
FISSA UN INCONTRO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO