EMERGENZA COVID : INL – CHIARIMENTI A D.L. 34/2020
Con nota n. 160 del 3.6.2020 l’Inl ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al D.L. 18/2020 da parte del D.L. 34/2020.
Circa la proroga del divieto di licenziamento l’Inl ricorda che non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17.3.2020 e fino al 17.8.2020, mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo. Parimenti, il divieto di licenziamento per gmo di cui all’articolo 7, l. 604/1966, è prorogato per il medesimo periodo ed è prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020. Sui contratti a termine, l’Inl evidenzia che, ai fini della proroga o del rinnovo del contratto in tipologia “acausale”, devono sussistere le seguenti condizioni: a) il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23.2.2020 (con esclusione, pertanto, dei contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); b) il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30.8.2020.
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