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DIRITTO DEL LAVORATORE ALL’ASTENSIONE AL LAVORO DURANTE LA FESTIVITÀ

Con sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019 la corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento comminato al dipendente che rifiuta di lavorare durante una festività, in quanto “il diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose è pieno e a carattere generale“. La Suprema Corte ribadisce che la deroga al riposo previsto dalla legge nelle festività infrasettimanali è consentita soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

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